Il nuovo decreto, firmato il 19 Febbraio 2007 da parte del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro dell’Ambiente, semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle graduatorie elaborate dal Gse (ex Grtn) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l’esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente.
- Il nuovo decreto prevede un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti.
Oggi in Italia sono installati oltre 500MW. - Concessione di un incentivo che va da 0,35 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,48 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all’autoconsumo dell’energia prodotta (circa 0,20/0,22 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,10 €/kWh)
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:
- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità abitative e/o di edifici.
| Modalità operativa dell’impianto | Impianti non Integrati Architettettonicamente | Impianti Parzialmente Integrati Architettettonicamente | Impianti Integrati Architettettonicamente |
| Impianti da 1 a 3kWp €/kWh |
0,392 | 0,431 | 0,48 |
| Impianti da 1 a 20kWp €/kWh |
0,372 | 0,412 | 0,45 |
| Impianti superiori a 20kWp €/kWh |
0,353 | 0,392 | 0,431 |
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto per un periodo in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.
Nel caso di scambio sul posto la tariffa incentivante è riconosciuta in base all’energia prodotta al limite di quella consumata dalle utenze; se l’impianto produce più di quanto richiesto su base annuale, l’energia “in eccedenza” può essere immessa nella rete e verrà detratta dalle bollette successive. Se non ho lo scambio sul posto venderò l’elettricità prodotta al gestore di rete (ad es. al prezzo di 10 c€/kWh).
Per gli impianti entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, la tariffa incentivante verrà decurtata del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
Per impianto non integrato architettonicamente si intende l’impianto i cui moduli sono ubicati al suolo.
Per impianto parzialmente integrato si intende:
- l’impianto i cui moduli sono installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati.
- Moduli installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare slle superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.
- Moduli installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.
Per impianto integrato architettonicamente si intende:
- sostituzione dei materiali di rivestimento dei tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita.
- pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto.
- porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaico sostituiscano il materiale trasparente e semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni.
- barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti dai moduli fotovoltaici.
- elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici.
- frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto.
- balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura.
- finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse.
- persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane.
- qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa.
- Specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%.
- Ulteriore aumento dell’incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguamente certificati.
Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda, e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
- Drastica semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi: chi vuole installare un impianto FV, piccolo o grande, dovrà inoltrare al gestore di rete (società elettrica) il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 200 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del “servizio di scambio sul posto”.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto dei termini porta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa incentivante.
- Certezza di accesso agli incentivi, anche quando sarà raggiunto il limite di 1200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici.
- Possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato.